La disciplina giuridica del verde urbano e periurbano

Proseguendo sul tema del verde urbano pubblichiamo un contributo del nostro socio professor Alberto Abrami che comparirà sul prossimo numero di Giurisprudenza Agraria.

La disciplina giuridica del verde urbano e periurbano. Rilevanza dell’argomento

Un complesso di motivazioni di natura ambientale correlate alla tutela fisio-psichica dei cittadini, più ancora delle tradizionali funzioni di carattere estetico e ricreativo tradizionalmente associate alla presenza del verde arboreo, hanno portato alla ribalta dell’opinione pubblica in quest’ ultimi decenni, ed in modo sempre più crescente, l’interesse verso il verde urbano.
Questo aveva trovato una apposita disciplina, insieme ad altri standard urbanistici, in un Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici risalente ad oltre quarant’anni fa (D.M. 2 aprile 1968, G.U 65,16 aprile 1968, n. 97), col quale si intendeva stabilire un preciso rapporto tra le costruzioni edilizie a carattere residenziale, e le aree destinate ai servizi di interesse generale, comprendendo in questi anche la presenza del verde arboreo che diveniva in tal modo uno degli elementi costitutivi – insieme alle aree destinate ai parcheggi ed anche ad altre aree con finalità di natura sociale – di quegli spazi pubblici che nella misura di 18 metri quadrati complessivi, dovevano essere assicurati ad ogni residente.

La misura indicata veniva poi ripartita al suo interno in relazione all’interesse rappresentato dalle diverse aree con destinazione pubblica, per cui 9 metri quadrati dovevano esser riservati “per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport.”
L’espressione “spazio pubblico attrezzato a parco”, per la sua genericità non può dirsi espliciti con assoluta certezza la presenza del verde, o comunque la sua entità, non essendo chiaro quale significato si debba attribuire alla parola parco.
L’esperienza dei piani regolatori ci consente ,peraltro, di affermare come i Comuni abbiano interpretato l’espressione del decreto ministeriale con la dizione di” verde attrezzato”, termine che esprime sì la necessità dell ‘esistenza del verde, ma non la sua misura.
Con sicurezza si può affermare che non si tratta dell’impianto degli alberi in quanto se ne è avvertita l’importanza in relazione a tutti quei servizi che le piante silvane assicurano alla collettività per via della loro stessa esistenza, e cioè del verde in quanto tale, ma di un verde, appunto, attrezzato, ossia di natura pertinenziale ovvero destinato a costituire il contorno o la cornice esterna rispetto al perseguimento di determinate finalità per le quali il verde è funzionale.
In altre parole, la dizione “spazio pubblico attrezzato a parco,” non significava affatto che tale spazio pubblico vedesse nella sua totalità la copertura vegetale.
Non sarà, infatti, questo il significato, o la condizione, del verde attrezzato che si potrà evincere dalle prescrizioni dei piani regolatori, ai quali prima abbiamo accennato. E d’altra parte occorrerà riconoscere che il verde, per effetto della stessa disciplina prevista nel decreto del ‘68, si poneva in concorrenza con gli spazi che il Comune intendeva assicurare al “gioco” e allo “sport” per i quali si poteva prescindere dalla presenza della vegetazione arborea, come accade ad esempio con la costruzione di un terreno per il calcio, o per il tennis.
In seguito all’entrata in vigore del decreto in esame, le sue disposizioni dovevano divenire oggetto dei nuovi piani regolatori generali, dei relativi piani particolareggiati, dei regolamenti edilizi ecc.. Appariva però evidente, per quanto prima osservato, che tali disposizioni non potevano ritenersi esaustive della richiesta di verde pubblico che, negli anni successivi all’emanazione del decreto, buona parte della società civile, quella più colta e più sensibile alle problematiche ambientali, andava richiedendo allorché le periferie delle città si dilatavano a dismisura nelle città d’Italia a più vasta intensità residenziale in contemporanea all’aumento dello spessore dei gas venefici e dei rumori.
Eppure quel decreto ministeriale non avrà in epoca successiva, come diremo tra poco, quello sviluppo che era logico attendersi dal legislatore.
Clicca qui per continuare a leggere

Una Risposta

  1. […] tratto da: https://italianostrafirenze.wordpress.com/2011/11/27/la-disciplina-giuridica-del-verde-urbano-e-peri… […]

Lascia un commento