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CACCIA A RIGNANO SULL’ARNO: Esposto e petizione

 

“Rifiuti Zero” cresce in Toscana

 

Dopo Greve in Chianti anche Rignano sull’Arno (paese d’origine di Matteo Renzi) approva la delibera “Rifiuti Zero entro il 2020”.
Il contagio continua, Rifiuti Zero è sempre più una realtà anche nella provincia di Firenze.

Castiglionchio – Rignano sull’Arno: richiesta di manufatti estranei al contesto storico paesaggistico

IL PIANETA
Associazione per la tutela della Natura e dell’Ambiente, della Salute,
del Patrimonio Storico e Paesaggistico.
Rignano sull’Arno (Firenze)

Firenze, aprile 2005

ABSTRACT: L’Associazione Il Pianeta ha presentato richiesta al Ministro per i Beni e le Attività Culturali ed alla Regione Toscana di abbattimento di manufatti estranei al contesto storico paesaggistico realizzati nella storica Villa – Fattoria di Castiglionchio, con ripristino della situazione originaria. Ha richiesto inoltre l’annullamento delle concessioni finalizzate a nuove edificazioni per usi turistici in area di rilevante interesse storico e paesaggistico, con richiesta di revisione degli strumenti urbanistici comunali atti a sancire una tutela definitiva del territorio e dei suoi valori.
In merito all’oggetto, questa Associazione trae spunto da quanto sta avvenendo da anni sul territorio di Rignano sull’Arno, situazione per la quale si ritiene violato il profilo paesaggistico-storico-culturale locale, compromettendo anche in prospettiva l’economia turistica collegata a tali valori.
Le sopracitate richieste si motivano con i decreti con cui la Soprintendenza  per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, ha annullato le previsioni di edificazione nella vicina zona Le Corti, con documento 7.10.04 prot. 6831 (D.S. 513 stessa data) e 12.02.05 prot. 841 (D.S. 579 del 9.02.05).
L’incompatibilità tra le previsioni urbanistiche e la salvaguardia dei valori paesistici riconosciuta dalla Soprintendenza è di grande chiarezza, importanza ed incisività.
Nello specifico si sottolinea che la medesima Soprintendenza elenca valori contenuti in un’ampia zona del territorio del Comune di Rignano sull’Arno e compresa tra la Torre a Cona presso San Donato in Collina e il Monastero Benedettino di Rosano: ebbene in tale area non solo è compresa la frazione Le Corti ma varie altre frazioni e località e in particolare anche la bella vallata di Castiglionchio, omonima dell’edificio storico (il cui impianto originale risale probabilmente avanti l’anno 1000, vedi anche il Dizionario Geografici Fisico Storico della Toscana di E. Repetti del 1833), e dove insistono anche la Pieve di Miransù, Le Fattorie di Mitigliano, Moriano, ecc., oltre a vari edifici minori di antica origine, per terminare in alto verso il Romitorio di Poggio Incontro.
Pertanto edificazioni e/o modifiche che abbiano causato guasti ai profili originari (o che potranno produrli) riteniamo debbano essere contemplate e valutate in quanto indicato dalla medesima Soprintendenza nei due decreti citati.
Non può inoltre esistere, a nostro libero parere, diritto acquisito che contrasti nel suo profilo di origine con l’Articolo 9 della Costituzione.
Riteniamo che l’edificato presso Castiglionchio non abbia nessuna giustificazione ed inserimento estetico, oltre a non avere attinenza riguardo al profilo agrituristico in edificato storico.
In realtà è emerso che la concessione edilizia è stata permessa da una variante urbanistica che ha reso edificabile il terreno agricolo, ma che il nuovo edificio adibito a funzioni turistiche è risultato, da accertamenti, diverso rispetto al progetto originario.
Per questa ragione IL PIANETA ha chiesto che non siano accolte a sanatoria le modifiche realizzate in deroga al progetto approvato.
Leonardo Mastragostino

Le Corti e Troghi – Rignano sull’Arno. Fermare il nuovo scempio ambientale in osservanza dell’art. 9 della Costituzione

Firenze, 2005

Fermare il nuovo scempio ambientale in osservanza dell’art. 9 della Costituzione:
La Repubblica [….] tutela il paesaggio e il patrimonio storico della Nazione.

Le Associazioni e i Comitati ambientalisti del Valdarno Fiorentino – Comitato per laTutela ambientale di Rignano, Italia Nostra, Legambiente, Associazione il Pianeta, Associazione per la Tutela dell’ambiente di Incisa – unitamente al PRC e ai VERDI promuovono una manifestazione presidio nella Frazione delle Corti Comune di Rignano sull’Arno per il giorno 7 maggio 2005, per scongiurare l’avvio di nuovi e pesanti interventi di  cementificazione  che il Sindaco ha concesso a delle imprese su una zona di particolare pregio ambientale.
Grave e irresponsabile è il comportamento del Sindaco di Rignano sull’Arno che ignorando i pareri contrari espressi dalla Soprintendenza in una zona contigua a quella dove è prevista la nuova colata di cemento, sta per rilasciare nuove autorizzazioni, non tenendo conto dei vincoli paesaggistici, ambientali, storico-architettonici di una zona di particolare pregio ambientale di interesse pubblico.
Allo sfruttamento del territorio e al degrado ambientale dobbiamo imporre una nuova politica che impedisca al mercato e al profitto di produrre nuove ferite sul piano locale difficilmente sanabili.
I promotori della manifestazione chiedono: il blocco di tutte le operazioni immobiliari della zona delle Corti e l’immediata revisione delle scelte urbanistiche sulla Frazione delle Corti prevedendo nuove forme di partecipazione e di interlocuzione con la società civile.

La vittoria di Italia Nostra

Nel febbraio 2005 la Soprintendenza ha bocciato il  progetto di edificazione a Le Corti, motivando con i valori paesaggistici dell’intera zona che va da Torre a Cona a Rosano…
Italia Nostra, nell’esprimere la sua soddisfazione per il buon risultato della battaglia condotta, riporta i passi più significativi dei decreti del 7.10.04 prot. 6831 (D.S. 513 stessa data) e del 12.02.05 prot. 841 (D.S. 579 del 9.02.05):
“….Considerato che la località interessata dall’intervento autorizzato con il provvedimento citato nelle premesse del presente Decreto ricade in area dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi della Legge 1497/1939 giusta il decreto ministeriale del 30 luglio 1974 sopracitato e possiede le seguenti, pregevoli caratteristiche:
“Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché presenta varietà di colture avendosi a contatto zone boscose e zone agricole, esistendo in essa monumenti insigni per nobiltà di forme quale la Villa Torre a Cona ed il suo parco,o luoghi di eccezionale interesse storico quale il convento di Rosano legato alle vicende toscane dei secoli primi del Medioevo. Trattasi di un’ampia vallata che si apre a ventaglio: il terreno è mosso da lievi ondulazioni e solcato dagli impluvi dei torrentelli che confluiscono al fiume sottostante. Gran parte del terreno è utilizzato per colture agricole, vigna per lo più, ma vi sono anche larghe superfici ad oliveto, mentre le zone meno fertili e più acclivi sono coperte di ceduo di roverella, cerro con qualche pino marittimo e cipresso. La zona inoltre presenta la caratteristica di costituire un belvedere verso la media valle dell’Arno di cui si scopre la quasi totalità e offre il godimento della totale vista verso il Pratomagno che le si stende di fronte”;
CONSIDERATO che i valori ambientali riconosciuti dal vincolo sono fondati, tra l’altro, sull’armonica e diretta relazione tra edifici monumentali e paesaggio agrario;
CONSIDERATO che dagli atti trasmessi acclusi al provvedimento in esame si rileva inoltre che l’intervento in questione consiste nella realizzazione di un parcheggio pubblico che sviluppandosi su due livelli consente la sosta di 16 autovetture e che l’area in cui si prevede l’intervento si apre davanti ad un paesaggio particolarmente significativo per i suoi valori estetici e tradizionali, chiaramente descritti nel citato D.M. del 30 luglio 1974;
CONSIDERATO che nell’area interessata dalla costruzione del parcheggio verranno asportati alberi (querce, lecci, etc.) di notevole pregio paesaggistico e che tale intervento, se realizzato, manometterebbe la qualità ambientale della zona, compromettendo il naturale belvedere sulla vallata;
CONSIDERATO che pertanto il provvedimento comunale sopraccitato comporterebbe la realizzazione di opere non compatibili con le imprescindibili esigenze di tutela e conservazione dei valori paesistici riconosciuti dal decreto ministeriale del 30 luglio 1974 esigenze che rappresentano, come è noto la ragione costitutiva del vincolo stesso;
CONSIDERATO che la funzione dell’autorizzazione ex articolo 159 del D. Lgs. 42/2004 è appunto quella di verificare la compatibilità dell’opera che si intende realizzare con l’esigenza di conservazione dei valori paesistici protetti dal vincolo e non essendo quindi concesso in sede autorizzatoria di derogare all’accertamento di detti valori contenuto nel relativo provvedimento, una valutazione di compatibilità che si traduca, come nel caso in esame, in una obiettiva deroga al vincolo stesso si risolve in un’autorizzazione illegittima;
CONSIDERATO che l’autorizzazione in esame attua una inammissibile deroga al vincolo stesso;
CONSIDERATO che per quanto sopra esposto il provvedimento in esame è viziato da eccesso di potere sotto il profilo della carenza, contraddittorietà e incongruità della motivazione e di violazione di legge perché in contrasto con le disposizioni normative sopraccitate;
CONSIDERATO che la conformità dell’intervento in esame agli strumenti urbanistici vigenti sull’area non appare elemento idoneo a legittimare l’autorizzazione paesistica in quanto la Corte Costituzionale ha ripetutamente sottolineato in virtù del dettato dell’articolo 9 della Costituzione la primarietà della tutela del paesaggio alla quale l’urbanistica può e deve subordinarsi;
RITENUTO pertanto di annullare il provvedimento n. 31 del 22 giugno 2004 del Comune di Rignano sull’Arno in quanto illegittimo per le motivazioni suesposte DECRETA E’ annullato……>>
Dal secondo documento di annullamento citato:
“….Considerato che la località interessata dall’intervento autorizzato con il provvedimento citato nelle premesse del presente Decreto ricade in area dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi della Legge 1497/1939 giusta il decreto ministeriale del 30 luglio 1974 sopracitato e possiede le seguenti, pregevoli caratteristiche:
“Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché presenta varietà di colture avendosi a contatto zone boscose e zone agricole, esistendo in essa monumenti insigni per nobiltà di forme quale la Villa Torre a Cona ed il suo parco, o luoghi di eccezionale interesse storico quale il convento di Rosano legato alle vicende toscane dei secoli primi del Medioevo. Trattasi di un’ampia vallata che si apre a ventaglio: il terreno è mosso da lievi ondulazioni e solcato dagli impluvi dei torrentelli che confluiscono al fiume sottostante. Gran parte del terreno è utilizzato per colture agricole, vigna per lo più, ma vi sono anche larghe superfici ad oliveto, mentre le zone meno fertili e più acclivi sono coperte di ceduo di roverella, cerro con qualche pino marittimo e cipresso. La zona inoltre presenta la caratteristica di costituire un belvedere verso la media valle dell’Arno di cui si scopre la quasi totalità e offre il godimento della totale vista verso il Pratomagno che le si stende di fronte”;
CONSIDERATO che i valori ambientali riconosciuti dal vincolo sono fondati, tra l’altro, sull’armonica e diretta relazione tra edifici monumentali e paesaggio agrario;
CONSIDERATO che dagli atti trasmessi acclusi al provvedimento in esame si rileva inoltre che l’intervento in questione consiste nella realizzazione di un complesso residenziale composto da 5 corpi di fabbrica costituiti da 26 unità immobiliari;
CONSIDERATO che l’area interessata dagli interventi è caratterizzata da emergenze architettoniche di particolare interesse storico (Villa di Torre a Cona, la Pieve delle Corti, ecc.) e dalla permanenza dei caratteri tipici del paesaggio agrario fiorentino;
RITENUTO che la consistenza volumetrica del nuovo insediamento, manometterebbe il naturale belvedere della vallata che si gode dalle stradi circostanti, alterando sensibilmente i valori estetici e tradizionali protetti dal citato D.M. 30/07/1974;
CONSIDERATO che pertanto il provvedimento comunale sopracitato comporterebbe la realizzazione di opere non compatibili con le imprescindibili esigenze di tutela e conservazione dei valori paesistici riconosciuti dal decreto ministeriale del 30 luglio 1974 esigenze che rappresentano, come è noto la ragione costitutiva del vincolo stesso;
CONSIDERATO che la funzione dell’autorizzazione ex articolo 159 del D. Lgs. 42/2004 è appunto quella di verificare la compatibilità dell’opera che si intende realizzare con l’esigenza di conservazione dei valori paesistici protetti dal vincolo e non essendo quindi concesso in sede autorizzatoria di derogare all’accertamento di detti valori contenuto nel relativo provvedimento, una valutazione di compatibilità che si traduca, come nel caso in esame, in una obiettiva deroga al vincolo stesso si risolve in un’autorizzazione illegittima;
CONSIDERATO che l’autorizzazione in esame attua una inammissibile deroga al vincolo stesso;
CONSIDERATO che per quanto sopra esposto il provvedimento in esame è viziato da eccesso di potere sotto il profilo della carenza, contraddittorietà e incongruità della motivazione e di violazione di legge perché in contrasto con le disposizioni normative sopraccitate;
CONSIDERATO che la conformità dell’intervento in esame agli strumenti urbanistici vigenti sull’area non appare elemento idoneo a legittimare l’autorizzazione paesistica in quanto la Corte Costituzionale ha ripetutamente sottolineato in virtù del dettato dell’articolo 9 della Costituzione la primarietà della tutela del paesaggio alla quale l’urbanistica può e deve subordinarsi;
RITENUTO pertanto di annullare il provvedimento n. 79 del 15 dicembre 2004 del Comune di Rignano sull’Arno in quanto illegittimo per le motivazioni suesposte DECRETA E’ annullato……>>